circ. n.19/2019

Circ. n.19 – Disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni

L’obbligo di vigilanza sugli alunni , che discende dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile[1], ha carattere prioritario su ogni altra attività e riguarda tutto il personale della scuola, in particolare i docenti e i collaboratori scolastici. Anche al fine di evitare ogni “vuoto” nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell’orario di servizio.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta del docente e, in caso d’omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni.

Le presenti misure organizzative tendono a prevenire il verificarsi d’eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza in ogni momento della vita scolastica e in particolare : 1. durante lo svolgimento delle attività didattiche; 2. dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula; 3. durante i cambi di turno tra i professori; 4. durante l’intervallo/ricreazione; 5. durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle lezioni; 6. riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”; 7. durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa; 8.durante le visite didattiche, i viaggi di istruzione, gli scambi culturali gli stage linguistici.

In particolare si ricordano le seguenti regole previste dal “Regolamento tipo per il funzionamento degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica”, dal “Regolamento d’Istituto” e dal CCNL:

  1. gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’orario in cui è possibile l’accesso degli alunni[2];
  2. gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario, di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del preside o del docente delegato. L’autorizzazione non sarà rilasciata oltre le h. 8:50; Il docente della seconda ora registrerà sul registro elettronico il ritardo dell’alunno. Il giorno successivo il docente della prima ora dovrà verificare sul registro elettronico che i genitori abbiano preso atto del ritardo o dell’assenza del figlio;
  3. é necessario vigilare sui ritardi degli alunni, raccomandare agli stessi la puntualità, pretendere la giustificazione e segnalare gli alunni “abitualmente ritardatari” ai collaboratori del dirigente scolastico per informare/convocare i genitori;
  4. le uscite anticipate degli alunni maggiorenni, per documentati e validi motivi, vanno richieste il giorno prima. I minorenni potranno uscire solo con la presenza di un genitore. Dopo il 10 maggio non saranno ammesse uscite anticipate;
  5. la presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici;
  6. durante gli intervalli (1° intervallo: 10:50- 11:05; 2° intervallo: 13:00- 13:05) è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
  7. durante il cambio dell’ora é necessario effettuare passaggi celeri da una classe all’altra, avvalendosi dell’aiuto dei collaboratori scolastici per evitare momenti di mancato controllo;
  8. in casi di particolare necessità ed urgenza in cui il docente é costretto ad allontanarsi dall’aula la classe deve essere affidata, per la vigilanza, al personale collaboratore scolastico;
  9. i docenti non devono inviare in segreteria o in Presidenza gli alunni, per richieste di vario genere, ma servirsi del personale collaboratore scolastico e predisporre per tempo il materiale necessario per l’attività didattica (registri, libri, fotocopie, ecc..);
  10. durante le ore di lezione inviare gli alunni ai servizi solo in caso di estrema necessità e per il tempo strettamente necessario;
  11. si raccomanda al personale collaboratore scolastico di non abbandonare il proprio reparto e di sollecitare quegli alunni che si attardassero nei bagni o nei corridoi, a tornare in classe;
  12. al termine delle lezioni attendere in aula il suono della campanella, evitando assembramenti anticipati per le scale;
  13. l’uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal pianoterra) e con la vigilanza del personale docente di turno. Gli Insegnanti dell’ultima ora hanno l’obbligo di assistere all’uscita degli alunni accompagnando la classe all’uscita e controllando il regolare deflusso degli alunni fino al cancello.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Stefania Senni

 

[1] Art. 2047 del Codice Civile-Danno cagionato dall’incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace d’intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.

Art. 2048 del Codice CivileResponsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

 

[2] “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. (art. 29 , co. 5 del CCNL 2006-2009 )